A semnat un acord de acționari cu privire la 20% din capitalul social de către managerii de top și acționarii companiei
Formello (RM), 08 Aprilie 2022
Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, informa di aver ricevuto notizia da alcuni azionisti rappresentanti una quota del 20% circa del capitale sociale, della sottoscrizione di un patto parasociale avente ad oggetto un sindacato di voto e un sindacato di blocco.
Livia Foglia CEO di Health Italia ha così commentato: “Il patto firmato con altri esponenti del Consiglio di Amministrazione, nonché da diversi manager della prima linea della Società, è stato un passo importante per rimanere coesi nella determinazione ed esecuzione delle strategie aziendali. Crediamo fortemente nel valore dell’azienda attuale e futuro e nella sua crescita, della quale vogliamo continuare ad essere parte e ovviamente promotori”.
Il patto parasociale è articolato sulla base di previsioni usuali per accordi della medesima specie, di cui fornisce di seguito una sintesi:
i. impegno alla preventiva consultazione su materie di rilevanza assembleare con impegno ad esercitare il proprio voto in conformità alla maggioranza dell’assemblea dei pattisti, ovvero – ove dette maggioranze non siano raggiunte – in via autonoma ed indipendente;
ii. impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;
iii. lock-up al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto per tutta la durata dello stesso (fatte salve alcune deroghe consentite);
iv. clausola di gradimento in caso di trasferimento della partecipazione a terzi;
v. possibilità di esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione a terzi;
vi. diritto per il pattista di maggioranza di negoziare l’alienazione delle partecipazioni degli altri pattisti alle medesime condizioni economiche offerte per l’alienazione delle proprie;
vii. facoltà per i pattisti di minoranza di proporre l’alienazione delle proprie partecipazioni alle medesime condizioni economiche proposte al terzo acquirente per l’alienazione delle partecipazioni del pattista di maggioranza;
viii. durata quinquennale e la possibilità di adesione al patto da parte di terzi previa verifica di determinati requisiti;
ix. la previsione di penali in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute.